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BCC Garda
20/04/2020
Consob blocca le vendite allo scoperto per tre mesi sulle azioni indicate nell'allegato 1 alla Delibera Consob n. 21303 del 17 marzo 2020

Consob blocca le vendite allo scoperto per tre mesi sulle azioni indicate nell'allegato 1 alla Delibera Consob n. 21303 del 17 marzo 2020

Informiamo i gentili Clienti che la Consob ha disposto il divieto di assumere o incrementare posizioni nette corte (vendite allo scoperto e altre operazioni speculative ribassiste, anche effettuate tramite derivati o altri strumenti finanziari, compresi ad esempio ETF, Covered Warrant, Certificates), ovunque effettuate, incluse le posizioni assunte in ambito infragiornaliero, in relazione alle azioni indicate nell'allegato 1 alla Delibera Consob n. 21303 del 17 marzo 2020. Tale divieto avrà validità fino al 18 giugno 2020, salvo revoche.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a prendere visione del contenuto della Delibera Consob nonché delle relative FAQ all’indirizzo web https://emergenzacovid19.gruppoiccrea.it, sezione “Decreto Cura Italia e altre iniziative” che forniscono chiarimenti in merito alle operazioni vietate, ai doveri degli investitori, alle sanzioni e di attenervi a quanto in esso previsto. Le FAQ possono essere aggiornate ed integrate in ogni momento, pertanto si invita a consultare l’ultima versione disponibile sul sito internet della Consob al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/pnc. La decisione di applicare misure restrittive sull'intero listino è stata adottata con l'obiettivo di salvaguardare l'integrità del mercato, anche alla luce delle misure eccezionali sulle vendite allo scoperto adottate nei giorni scorsi dall'ESMA e dalle autorità di vigilanza di Austria, Spagna, Francia, Belgio e Grecia.

Pertanto, desideriamo evidenziare la Sua esclusiva responsabilità in merito a ogni comportamento e disposizione non adempiente alle indicazioni di cui sopra. Ai sensi dell'articolo 193-ter del Testo Unico della Finanza, chiunque violi le misure adottate dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento n. 236/2012 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 2.500.000 euro.

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