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BCC Garda
21/12/2010
Sospensione rate mutuo a seguito eventi calamitosi - alluvione Regione Veneto
AVVISO ALLA CLIENTELA 
 
Si informa che, ai sensi dell’art. 9, dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, i clienti titolari di un contratto di mutuo, che risultano avere la residenza, se trattasi di persone fisiche, ovvero la sede legale, se trattasi di enti o imprese, nei Comuni che hanno subìto danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, possono richiedere alla Banca la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.
 
Al riguardo, si precisa che:
 
- la sospensione può essere richiesta esclusivamente dai soggetti residenti o aventi sede legale in uno dei Comuni individuati dall’ordinanza n. 4 del 24 novembre 2010 del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali sopra richiamati e il cui elenco, disponibile nel sito www.venetoalluvionato.it, può essere richiesto in visione presso le filiali della Banca;
- la sospensione riguarda, come forma tecnica di finanziamento, i soli mutui;
- qualora il mutuatario intenda chiedere la sospensione dovrà darne comunicazione scritta alla Banca entro il 31 gennaio 2011;
 
- la sospensione sarà regolata come segue:
 
a) qualora venga richiesta la sospensione della sola quota capitale:
- durante il periodo di sospensione il mutuatario corrisponderà alla Banca mutuante gli interessi calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, sul debito residuo in essere al momento della sospensione. Tali interessi saranno corrisposti con la medesima periodicità e scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento oggetto della sospensione;
- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora alle quote capitali ricomprese nella sospensione. Resta fermo che nell’eventualità di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai soli interessi durante il periodo di sospensione, la Banca provvederà ad applicare la mora contrattualmente prevista;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l’ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell’importo residuo mutuato.
 
b) Qualora venga richiesta la sospensione dell’intera rata:
- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora;
- gli interessi che matureranno nel periodo di sospensione, a valere sul capitale residuo in essere al momento della sospensione, calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, saranno corrisposti dalla parte mutuataria con le successive rate residue di ammortamento, previa divisione in quote di uguale importo;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l’ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell’importo residuo mutuato.
 
Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.
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