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Accordo Mediatori Creditizi

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La comunicazione del mediatore creditizio non convenzionato in merito al compenso che il cliente è tenuto a versare al mediatore stesso e da computare nel TAEG/TEG del finanziamento, cui l'attività di mediazione si riferisce, dovrà avvenire con le seguenti modalità:

la comunicazione deve riportare, quanto ai contenuti, i seguenti dati utili ad indentificare il cliente, il finanziamento nonché il mediatore (rispettivamente i dati anagrafici del cliente, la tipologia e l'importo del finanziamento nonché la ragione sociale, P. IVA, n. iscrizione OAM del mediatore, nome e cognome del collaboratore di cui si avvale l'intermediario del credito e con cui è entrato in contatto il cliente) e specificare l'ammontare complessivo del compenso che il cliente deve versare per l'attività del mediatore non convenzionato;

il meccanismo di trasmissione della comunicazione avverrà tramite PEC all’indirizzo uff.fidi@pec.garda.bcc.it presso la sede della Banca;

la tempistica per la ricezione delle informazioni sarà contestuale alla messa in contatto del cliente/consumatore con la Banca e, comunque, entro 7 giorni lavorativi antecedenti la data di stipula affinché la Banca possa includere il compenso nel calcolo del TAEG/TEG.

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