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BCC Garda
26/10/2023
Informativa alla Clientela per la sospensione delle rate dei mutui

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

1. OGGETTO

Con l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 27 settembre 2023, n. 1.026 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. 234 del 06/10/2023 – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023 - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

In particolare, l’art. 12 (“Sospensione dei mutui”) della citata OCDPC ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1218 del codice civile.

Al riguardo, è altresì previsto per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 28/08/2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI A PRIVATI E AZIENDE

La sospensione dal pagamento delle rate dei mutui dovrà essere richiesta entro il giorno 06/12/2023

Per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, sarà possibile richiedere la sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 28/08/2024 (data di cessazione dello stato di emergenza):

1) dell’intera rata ovvero

2) della sola quota capitale

di cui all’operazione/i di finanziamento a medio lungo termine in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione con entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione; le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico della Parte Mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione non comporta:

  • L’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • La modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
  • La richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO

I Clienti - titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - interessati si dovranno recare presso la Filiale di competenza per richiedere la sospensione dal pagamento delle rate.

A tal fine deve essere:

  • Compilato in ogni parte il modulo di richiesta in allegato scegliendo il tipo di sospensione cui si vuole aderire (intera rata o solo quota capitale).
  • Sottoscritto il modulo di richiesta in allegato da parte di tutti gli intestatari, coobbligati, fidejussori e datori di ipoteca.
  • Allegata autocertificazione da parte degli intestatari del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda

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