Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)
L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a natura non conciliativa; infatti, non mira al raggiungimento di un accordo - che è invece il fine della conciliazione – ma alla definizione di una decisone, comunque inidonea a sostituirsi a quella dell’autorità giudiziaria, cui le parti restano libere di ricorrere.
Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro.
Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali) del T.U.B. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.).
Non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.
Sono legittimati ad adire l’ABF sia le persone giuridiche che le persone fisiche a prescindere dalla loro condizione di consumatore.
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