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INFORMATIVA sulla procedura reclami in materia di intermediazione assicurativa
- Ferma restando la possibilità per il contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie, come più avanti indicato, ai sensi dell’art. 10 sexies del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008, per quanto riguarda i reclami relativi alle polizze della gamma Simplicity di Euler Hermes (crediti commerciali):
Se relativi al rapporto contrattuale od alla gestione dei sinistri:
Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale od alla gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Euler Hermes Italia, Funzione Gestione Reclami, Via Raffaello Matarazzo, 19, 00139 ROMA, inviandoli tramite raccomandata AR o per via telematica ai seguenti recapiti:
E-mail: reclami@eulerhermes.com
Reclami relativi all’operato degli intermediari
Eventuali reclami relativi all’operato degli intermediari proponente od emittente e di loro collaboratori, devono essere inoltrati per iscritto a Iccrea BancaImpresa S.p.A., Ufficio Reclami, Via Lucrezia Romana, 41/47, 00178 ROMA, inviandoli tramite raccomandata AR o per via telematica ai seguenti recapiti:
E-mail: ufficio.reclami@iccreabi.bcc.it - PEC: reclami@pec.iccreabi.bcc.it
In questi casi sarà l’intermediario emittente a gestire il reclamo, dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Nel caso in cui Euler Hermes Italia riceva un reclamo di competenza degli intermediari, essa lo inoltra senza indugio ad Iccrea BancaImpresa, dandone contestuale notizia scritta al reclamante.Allo stesso modo, se perviene agli intermediari un reclamo di competenza di Euler Hermes Italia, essi lo inoltrano senza indugio all’impresa di assicurazione stessa, informandone contemporaneamente per iscritto il reclamante.
- Per quanto riguarda i reclami relativi alle altre polizze (diverse dalla gamma Simplicity di Euler Hermes), ferma restando la possibilità per il contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie, come più avanti indicato, ai sensi dell’art. 10 sexies del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008, è facoltà del contraente di inoltrare per iscritto un reclamo inerente all’attività di intermediazione assicurativa della BCC, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori, direttamente alla BCC stessa al seguente indirizzo: B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Via Trieste, 62 - 25018 Montichiari (BS) – Ufficio Reclami - fax: 0309654361, indirizzo di posta elettronica: ufficio.reclami@garda.bcc.it, indirizzo di posta elettronica certificata: uff.segreteriadirezione@pec.garda.bcc.it ;
- è altresì facoltà per il contraente di inoltrare per iscritto i reclami inerenti i comportamenti dell’Impresa di Assicurazione mandante, ivi compresi i soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, direttamente all’Impresa di Assicurazione stessa al seguente indirizzo[1]:
(si riporta l’elenco degli uffici reclami delle Imprese di Assicurazione di cui BCC del Garda è intermediario)
Assimoco S.p.A.
Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 Milano (MI)
Ufficio Reclami Premi e Gestione (se il reclamo riguarda la gestione del rapporto contrattuale), fax: 0226962466 - indirizzo di posta elettronica: ufficioreclamipremi@assimoco.it
Ufficio Reclami Sinistri (se il reclamo riguarda la gestione dei sinistri), fax: 0226962405 - indirizzo di posta elettronica: ufficioreclamisinistri@assimoco.it
Assimoco Vita S.p.A. - Ufficio Reclami Vita - Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 Milano (MI) - fax: 0226962556 - indirizzo di posta elettronica: ufficioreclamivita@assimocovita.it
BCC Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, n. 16 - 37126 Verona - fax: 0221072280 - indirizzo di posta elettronica: reclami@bccassicurazioni.bcc.it
BCC Vita S.p.A. – Servizio Reclami
c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, n.16 - 37126 Verona - fax: 0221072270 indirizzo di posta elettronica: reclami@bccvita.bcc.it
- Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte del soggetto competente alla gestione del reclamo (BCC ovvero Impresa di Assicurazione), il contraente potrà rivolgersi all’Autorità di Vigilanza, inoltrando reclamo all’ IVASS[2], Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo riguarda il comportamento della BCC) o Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è riferibile al comportamento dell’Impresa di Assicurazione), Via del Quirinale 21 – 00187 ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla BCC o dall’Impresa di Assicurazione.
- Per questioni attinenti agli obblighi di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98) per i prodotti di investimento assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III, V e I per quanto attiene alle polizze rivalutabili e multi-ramo, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), il contraente che non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di sessanta giorni potrà rivolgersi alla CONSOB[3] – Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA fax 068416703 – 068417707 o Via Broletto, 7 - 20121 MILANO oppure via e-mail PEC all’indirizzo: consob@pec.consob.it.
Per questioni attinenti alla partecipazione ai Fondi Pensionistici Complementari, di cui al ramo VI, il contraente che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di quarantacinque giorni nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP[4] – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, P.za Augusto Imperatore, 27, 00186 ROMA fax 0669506304 – oppure via e-mail PEC protocollo@pec.covip.it
Resta ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria e di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
In particolare, il cliente può rivolgersi:
- all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per i reclami attinenti gli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative;
- all’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti aventi ad oggetto la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
Per sapere come rivolgersi all’ABF ovvero all’ACF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinziario.it; www.acf.consob.it.
Oltre alla procedura avanti all’ABF/ACF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la BCC – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
Qualora il Cliente intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente periodo, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF o all’ACF di cui sopra oppure presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia. La procedura di mediazione si svolge, con l’assistenza di un avvocato, davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
[1] Prima di inoltrare un reclamo è sempre opportuno verificare sul sito istituzionale dell’Impresa che i recapiti non siano cambiati.
[2] Sul sito internet www.ivass.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione dei reclami all’Autorità
[3] Sul sito internet www.consob.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all’Autorità
[4] Sul sito internet www.covip.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all’Autorità
LA DIREZIONE
Montichiari, 16 settembre 2019